IlmioTG.it

Sunday
19 May2013
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

La Legge italiana dice...

Magazine - La Legge italiana dice...

Le risposte ai Vostri quesiti: vigile assente … multa annullabile?

Le risposte ai Vostri quesiti: vigile assente … multa annullabile?

Cosa può accadere se, pur attraversando un incrocio quando sul semaforo appare la luce verde (o gialla), non si ha, nell’immediatezza, la possibilità di liberare la strada prima che l’indicazione semaforica diventi rossa?

Se poi, tra l’altro, vicino al semaforo è posizionato un autovelox, che magari scatta la fotografia quando ormai la luce è rossa, come è possibile provare la giusta sequenza dei fatti?

Che dire, poi, delle recenti pronunce della Cassazione relative a situazioni analoghe?

******

E’ capitato anche a me, più di una volta, di attraversare un incrocio semaforizzato con la certezza che, in quel preciso istante, la luce era verde, ma anche di aver dovuto, subito dopo, fermare bruscamente l’auto proprio al centro della strada, poiché un pedone si era posizionato sulle strisce di attraversamento o perché, in pochi attimi, sul posto si era creato un piccolo ingorgo di auto.

In quei momenti ho capito che questa situazione è assai strana: passo col verde, ma quando il semaforo diventa giallo, e subito dopo rosso, la mia vettura è ancora al centro dell’incrocio, poiché mio malgrado, non sono riuscito, come invece avrei dovuto, a liberare velocemente la strada, e, teoricamente, sto commettendo un’infrazione… sanzionabile.

Mi sono quindi riconosciuto nel protagonista di una recente pronuncia della suprema Cassazione, che, sulla questione, ha sentenziato: “… la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso si presta a possibili errori in tutti casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente, col semaforo verde, sia costretto a fermarsi subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi , che solo la presenza del vigile può evitare…” (Cassazione n. 23084/2009, ma anche Cassazione n. 8465/2006).

La questione, tuttavia, va chiarita: gli errori del caso, infatti, come evidenziato dai Giudici, sono solo “possibili”, e, pertanto, devono essere, sempre e comunque, provati.

Il Codice della strada afferma con chiarezza che “ … la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta…” (art. 200).

Ciò significa che, quando è possibile, il vigile deve fermare l’auto e redigere un verbale, da consegnarsi al guidatore: tanto al fine di dare al presunto trasgressore la possibilità di difendersi nell’immediatezza del fatto e, quindi, di agire in contraddittorio, come chiarito dalla nostra Carta Costituzionale all’articolo 24.

Viene spontaneo chiedersi cosa significhi la locuzione“… quando è possibile …”: la possibilità della contestazione deve essere sempre valutata nella situazione concreta, e solo un Giudice può accertare se la motivazione degli agenti accertatori sia legittima o meno.

Ciò è ulteriormente avvalorato dal dettato dell’articolo 201 del C.d.S., laddove si evidenzia che “ … qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale … con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro 150 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore…”.

Torna spontanea una seconda domanda: in quali casi la contestazione immediata non è necessaria?

Chiarisce il medesimo articolo che, tra le altre ipotesi, vi sono sia “l’impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità”, sia “l’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa”.

E’ facile comprendere come, nelle città ad alta densità di traffico, non è proprio ipotizzabile la costante presenza di un vigile vicino ad un semaforo al fine di constatare, e di contestare, una eventuale trasgressione: davanti a molte vetture, infatti, ferme al semaforo, ma in frenetica attesa della luce verde, come potrebbe, l’agente, ordinare l’alt ad un determinato automobilista, senza generare equivoci in tutti gli altri e, magari, senza causare gravissimi danni alla circolazione? O, alternativamente, è possibile pensare ad un agente che, constatata l’infrazione, prontamente inizia un veloce inseguimento del trasgressore sulle caotiche strade della città, al solo fine di elevare una multa consentendone, quindi, l’immediata contestazione?

Il tutto, poi, rispettando e garantendo la sicurezza collettiva sulla strada?

Credo, invece, che la suprema Corte abbia voluto ribadire un altro principio, costante e logico, secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada, ove il Giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia lamentato, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione” (Cassazione 21-2-2001, n. 2494 – Cassazione 28-6-2001, n. 8869 ecc.).

Ciò significa che, in casi analoghi, la multa non è mai annullabile in maniera automatica: fermi restando, quindi, sempre e comunque, l’applicabilità di tutte le norme vigenti e, di conseguenza, il loro rispetto, va chiarito che solo un Giudice competente, opportunamente adito dall’interessato, nei modi e termini corretti, potrà valutare il caso concreto ed, eventualmente, con prudente apprezzamento, annullare un verbale poiché è mancata la contestazione immediata ex art. 200 C.d.S.

La pronuncia del Giudice, quindi, ha valore solo per il caso concretamente esaminato, né, mai, è applicabile, per semplice analogia, a casi solo simili.

dott. Giuseppe Lo Martire

specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

perfezionato in Diritto Processuale Tributario

Ultimo aggiornamento ( Sabato 20 Febbraio 2010 20:33 )

 
Magazine - La Legge italiana dice...

Patentino obbligatorio per il proprietario del cane mordace.

Votazione Utente: / 2
ScarsoOttimo 
Patentino obbligatorio per il proprietario del cane mordace.

"Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato" (A. SCHOPENHAUER ).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2010 n. 19 è stato pubblicato il decreto 26 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

In base alla nuova normativa, per i proprietari e/o detentori di cani già “segnalati” dal Comune, diventa obbligatorio un percorso formativo di dieci ore di lezione, con conseguente rilascio di patentino.

Considerata la portata fortemente innovativa della disposizione, è opportuno approfondirne ogni contenuto.

Il Decreto reca per titolo “percorsi formativi per i proprietari dei cani”, si compone di un solo articolo, ed è il naturale seguito dell’ordinanza firmata dal Sottosegretario di Stato Marini in data 3 marzo 2009, in particolare di quanto previsto al relativo articolo 1 comma 7.

Ha per obbiettivo la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani, e stabilisce che i Comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali, devono organizzare percorsi formativi per i proprietari dei cani, avvalendosi, tra l’altro, della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Ulteriori chiarimenti sono poi contenuti nell’allegato al Decreto.

Infatti, si sottolinea subito che i cani sono esseri senzienti, dotati, cioè, di capacità cognitive che devono essere naturalmente potenziate: di qui la necessità che il compagno umano impari a capire l’amico quadrupede, ad accettarlo e, quindi, a favorire il suo inserimento nella società.

Il corso di formazione previsto dall’art. 1, comma 4 ,dell’ordinanza del 3 marzo 2009 si pone, quale primaria finalità, quella di favorire un corretto sviluppo delle relazioni tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale: è fondamentale infatti che, attraverso questi percorsi formativi, gli uomini imparino a valorizzare il rapporto interspecifico e soprattutto a prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.

Ma chi sono effettivamente gli interessati? Chi ne può, e chi invece ne deve, obbligatoriamente, fruire, e, soprattutto, in quali casi e su disposizione di quali Autorità?

Tutti noi, per amore verso i nostri amici, faremmo bene a fruirne: i corsi si rivolgono infatti a tutti i cittadini proprietari o detentori di cani o che, comunque, intendano divenirlo; ovviamente la partecipazione al percorso formativo, per tali fruitori, precisa la norma, “è su base volontaria.”

Sono invece “fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari …in particolare, sulla base dell’anagrafe canina, le suddette autorità sanitarie decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi”.

Ma come inizia l’intero iter che porta infine il proprietario del cane aggressivo a dover seguire il percorso formativo e a conseguire il patentino?

Il medico veterinario …. nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari delle ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica….quindi … i Comuni, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell’anagrafe canina regionale decidono, nell’ambito del loro ruolo di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi …” (articolo 1, punti n. 5 e 6 Ordinanza 3 marzo 2009, Ministero della Salute).

Al termine del percorso formativo, quindi, il proprietario deve effettuare un test di verifica volto a valutare le conoscenze acquisite ed al conseguente rilascio del patentino.

dott. Giuseppe Lo Martire

Specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

Ultimo aggiornamento ( Martedì 06 Aprile 2010 10:49 )

Magazine - La Legge italiana dice...

Le risposte ai Vostri quesiti: tutti i diritti del padre.

Votazione Utente: / 1
ScarsoOttimo 
Le risposte ai Vostri quesiti: tutti i diritti del padre.

Un giovane padre chiede a chi, e con quali modalità, occorre presentare la domanda per ottenere i benefici previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”

Stare accanto al proprio figlio neonato è, anche per il padre, un diritto?

**********

La recente sentenza n. 1169/2009 del Tribunale ordinario di Firenze – sezione lavoro – è sicuramente destinata a far parlare ancora, anche se, in realtà, non ha introdotto grosse novità in merito.

Questo Giudice, relativamente all’articolo 28 del D.Lgs. n. 151/2001, ha infatti affermato che il lavoratore dipendente, nelle ipotesi previste al comma 1, ha diritto al congedo di paternità indipendentemente dal fatto che la madre sia lavoratrice, poiché “deve essere riconosciuto al padre lavoratore un diritto autonomo alla fruizione del congedo per paternità …”; la durata del congedo di paternità, in queste ipotesi, deve sostanzialmente corrispondere a quella del congedo di maternità, che è pari a cinque mesi, e precisamente 2 mesi prima, e tre mesi dopo la nascita del bambino (art. 16, D. Lgs. n. 151/2001).

Giustamente il lettore chiede in che modo è possibile ottenere la concessione di questo beneficio: a tal fine è utile richiamare il dettato normativo nella sua integrità:il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto … presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 28, D. Lgs. n. 151/2001).

Discorso diverso va fatto, poi, per i riposi giornalieri spettanti ai genitori: infatti l’articolo 39 del suddetto decreto dispone che “il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa”…; il seguente art. 40, dispone poi, chiaramente, che i periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.”

Tale materia è stata infine approfondita anche dalla recente circolare INPS n. 112 del 25-10-2009, facilmente reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it)

Discorso analogo, infine, va fatto per i cosiddetti congedi parentali, previsti e disciplinati dall’art. 32 del decreto: “ per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità…, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette …;c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto …, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

E’ utile evidenziare che qualunque richiesta va sempre e comunque trasmessa al datore di lavoro.

Solo per completezza ricordo ai lettori interessati che l’argomento è stato già ampiamente approfondito in due recenti articoli pubblicati su questa rivista telematica (“anche ai neo papà spetta il congedo pieno”, del 21-11-2009, e “le risposte ai Vostri quesiti: il congedo dal lavoro per il padre”, del 2-12-2009).

Restare accanto al proprio figlio deve essere, sempre, diritto di ogni padre.

dott. Giuseppe Lo Martire

specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

Magazine - La Legge italiana dice...

Le risposte ai Vostri quesiti: credito personale a tasso usurario?

Votazione Utente: / 1
ScarsoOttimo 
Le risposte ai Vostri quesiti: credito personale a tasso usurario?

Come individuare la soglia dei tassi anti-usura per mutui e crediti personali?

Ed inoltre, quali sono i riferimenti di legge da tenere presenti per non cadere in pericolosi tranelli?

**********

Il ricorso a crediti personali e mutui è, oggi, sempre più frequente, e non sempre è facile accedervi.

La legge 7 marzo 1996 n. 108 reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell’usura, in particolare, all’articolo 1 dispone che “chiunque si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma … in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni…”; chiarisce inoltre che “ la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari …”, e stabilisce infine che “ sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità…quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” (articolo 644 c.p.).

All’articolo 2, poi, dispone che “…il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo, e spese, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari…”.

Il 1° gennaio 2010, pertanto, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 24.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, che fissa la soglia dei tassi anti-usura per mutui da applicare dal periodo 1° gennaio al 31 marzo 2010.

Tale decreto, come chiarito, ha vigenza solo trimestrale: ne saranno emanati altri, nei trimestri successivi, sino a completamento dell’anno.

Consultando l’allegato A (e la relativa nota metodologica) è pertanto semplice valutare le “categorie di operazioni”, le “classi di importo in unità di euro ” ed i relativi “tassi medi su base annua”: ad esempio ad un credito personale potrà essere applicato, legittimamente, un tasso medio (su base annua) del 12,53%, mentre ad un credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 5.000 euro potrà essere applicato, legittimamente, un tasso medio (su base annua) del 14,18%, ed infine, ad un mutuo con garanzia ipotecaria, se a tasso fisso, potrà essere applicato legittimamente un tasso medio (su base annua) del 5,36% mentre, se a tasso variabile, potrà essere applicato legittimamente un tasso medio (su base annua) del 2,92%.

E’molto importante, tuttavia, tenere presente che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 108/96 i tassi rilevati (nell’allegato A) devono essere aumentati della metà”: in parole semplici il tasso è considerato dalla legge usurario solo qualora superi il dato rilevato (nella tabella A) maggiorato della metà.

Sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.Tesoro.it (aree tematiche – antiusura – Dipartimento del Tesoro), è possibile consultare facilmente i decreti di interesse e accedere ad informazioni e notizie di grande utilità in materia.

dott. Giuseppe Lo Martire

specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

perfezionato in Diritto Processuale Tributario

Magazine - La Legge italiana dice...

Diversamente abili: quale diritto al parcheggio in città?

Diversamente abili: quale diritto al parcheggio in città?

Giorni addietro ho letto, sulle pagine della stampa locale, alcuni articoli correlati ad un fatto poco piacevole che molti sicuramente ancora ricordano: faccio riferimento alla vicenda di una turista diversamente abile, in visita nella bellissima città dei Sassi, multata per aver lasciato l’auto in sosta in una zona a pagamento senza tuttavia aver pagato il ticket relativo, seppur esponendo lo speciale “contrassegno abilitante al parcheggio riservato”.

La questione, dibattuta anche sulle pagine della stampa nazionale, ha poi coinvolto alcuni consiglieri comunali locali ed anche l’allora Sindaco della città.

Per molti giorni ho pensato e ripensato, ininterrottamente, a quella vicenda.

Recentemente la suprema Corte di Cassazione si è espressa su un caso analogo, che è utile richiamare non tanto per i contenuti estrinseci, che comunque è utile approfondire, ma soprattutto per quelli che invece, più attentamente, vanno letti “tra le righe”.

Il disabile che parcheggia l’auto nelle strisce blu deve pagare il ticket anche se non ha trovato posto nelle aree riservate”(Cassazione sezione civile – sentenza 5 ottobre 2009 n. 21271).

E’ opportuno un brevissimo excursus normativo: il comma 1 dell’articolo 381 del D.P.R. 495/1992 chiarisce infatti che “per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» …il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale..”.

Inoltre il comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 503/1996 afferma che “alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al DPR 495/1992, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo”, mentre il comma 5 dell’articolo 11 recita “nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili”.

Ciò debitamente chiarito, veniamo al caso in questione: un signore, diversamente abile e regolarmente munito di apposito pass, non avendo trovato parcheggio per l’auto nelle apposite aree, lascia la vettura in sosta in zona tariffata e delimitata dalle strisce blu - quindi a pagamento - esponendo sì il pass, ma senza pagare il ticket previsto.

Sostiene infatti il signore che “ … per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno … la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili … la sosta sia gratuita”.

Multato, si rivolge all'Autorità Giudiziaria locale: come il Giudice di Pace di Palermo, anche la suprema Cassazione è di vedute assai distanti: “ il motivo è infondato perché ciò non è previsto da alcuna norma”, ma solo teorizzato in alcune circolari della pubblica amministrazione le quali, tuttavia, non hanno valore di norme di diritto.

Né si può “invocare … l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili” poiché la norma, nel prevedere la gratuità della sosta vuole attribuire solo un vantaggio economico, e non un vantaggio in termini di mobilità, “ … la quale (mobilità) è favorita, invece, dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare. Sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati non vi è ragione di consentire , in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento”.

Ora, ciò su cui occorre porre l’attenzione, a parere solo personale, è proprio la locuzione “… in mancanza di previsione normativa…”: va infatti evidenziato che, sulla circostanza, nessuno ha mai affermato che non sia giusto e corretto estendere, a favore delle persone diversamente abili, la possibilità di parcheggiare l’auto, gratuitamente, anche sugli stalli a pagamento, contrassegnati dalle strisce blu, ma tale previsione deve essere, necessariamente, contenuta in una legge, non essendo infatti sufficiente che tale dettato sia invece contenuto in circolari o, comunque, in altri provvedimenti della pubblica amministrazione che non hanno, tuttavia, né forza né valore di legge.

A parere strettamente personale la questione riguarda, oltre che le autorità comunali, anche, e soprattutto, la buona volontà e la sensibilità degli organi legislativi nazionali e regionali.

dott. Giuseppe Lo Martire

specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 02 Febbraio 2010 00:00 )

Pagina 3 di 19
youtube
siti precedenti
fino al 2008
fino al 2010

 

// //