Cosa può accadere se, pur attraversando un incrocio quando sul semaforo appare la luce verde (o gialla), non si ha, nell’immediatezza, la possibilità di liberare la strada prima che l’indicazione semaforica diventi rossa?
Se poi, tra l’altro, vicino al semaforo è posizionato un autovelox, che magari scatta la fotografia quando ormai la luce è rossa, come è possibile provare la giusta sequenza dei fatti?
Che dire, poi, delle recenti pronunce della Cassazione relative a situazioni analoghe?
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E’ capitato anche a me, più di una volta, di attraversare un incrocio semaforizzato con la certezza che, in quel preciso istante, la luce era verde, ma anche di aver dovuto, subito dopo, fermare bruscamente l’auto proprio al centro della strada, poiché un pedone si era posizionato sulle strisce di attraversamento o perché, in pochi attimi, sul posto si era creato un piccolo ingorgo di auto.
In quei momenti ho capito che questa situazione è assai strana: passo col verde, ma quando il semaforo diventa giallo, e subito dopo rosso, la mia vettura è ancora al centro dell’incrocio, poiché mio malgrado, non sono riuscito, come invece avrei dovuto, a liberare velocemente la strada, e, teoricamente, sto commettendo un’infrazione… sanzionabile.
Mi sono quindi riconosciuto nel protagonista di una recente pronuncia della suprema Cassazione, che, sulla questione, ha sentenziato: “… la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso si presta a possibili errori in tutti casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente, col semaforo verde, sia costretto a fermarsi subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi , che solo la presenza del vigile può evitare…” (Cassazione n. 23084/2009, ma anche Cassazione n. 8465/2006).
La questione, tuttavia, va chiarita: gli errori del caso, infatti, come evidenziato dai Giudici, sono solo “possibili”, e, pertanto, devono essere, sempre e comunque, provati.
Il Codice della strada afferma con chiarezza che “ … la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta…” (art. 200).
Ciò significa che, quando è possibile, il vigile deve fermare l’auto e redigere un verbale, da consegnarsi al guidatore: tanto al fine di dare al presunto trasgressore la possibilità di difendersi nell’immediatezza del fatto e, quindi, di agire in contraddittorio, come chiarito dalla nostra Carta Costituzionale all’articolo 24.
Viene spontaneo chiedersi cosa significhi la locuzione“… quando è possibile …”: la possibilità della contestazione deve essere sempre valutata nella situazione concreta, e solo un Giudice può accertare se la motivazione degli agenti accertatori sia legittima o meno.
Ciò è ulteriormente avvalorato dal dettato dell’articolo 201 del C.d.S., laddove si evidenzia che “ … qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale … con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro 150 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore…”.
Torna spontanea una seconda domanda: in quali casi la contestazione immediata non è necessaria?
Chiarisce il medesimo articolo che, tra le altre ipotesi, vi sono sia “l’impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità”, sia “l’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa”.
E’ facile comprendere come, nelle città ad alta densità di traffico, non è proprio ipotizzabile la costante presenza di un vigile vicino ad un semaforo al fine di constatare, e di contestare, una eventuale trasgressione: davanti a molte vetture, infatti, ferme al semaforo, ma in frenetica attesa della luce verde, come potrebbe, l’agente, ordinare l’alt ad un determinato automobilista, senza generare equivoci in tutti gli altri e, magari, senza causare gravissimi danni alla circolazione? O, alternativamente, è possibile pensare ad un agente che, constatata l’infrazione, prontamente inizia un veloce inseguimento del trasgressore sulle caotiche strade della città, al solo fine di elevare una multa consentendone, quindi, l’immediata contestazione?
Il tutto, poi, rispettando e garantendo la sicurezza collettiva sulla strada?
Credo, invece, che la suprema Corte abbia voluto ribadire un altro principio, costante e logico, secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada, ove il Giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia lamentato, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione” (Cassazione 21-2-2001, n. 2494 – Cassazione 28-6-2001, n. 8869 ecc.).
Ciò significa che, in casi analoghi, la multa non è mai annullabile in maniera automatica: fermi restando, quindi, sempre e comunque, l’applicabilità di tutte le norme vigenti e, di conseguenza, il loro rispetto, va chiarito che solo un Giudice competente, opportunamente adito dall’interessato, nei modi e termini corretti, potrà valutare il caso concreto ed, eventualmente, con prudente apprezzamento, annullare un verbale poiché è mancata la contestazione immediata ex art.
La pronuncia del Giudice, quindi, ha valore solo per il caso concretamente esaminato, né, mai, è applicabile, per semplice analogia, a casi solo simili.
dott. Giuseppe Lo Martire
specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali
perfezionato in Diritto Processuale Tributario



